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"LA SICUREZZA DEI LAVORATORI"e la tutela della loro salute

 
Nell’accingersi ad affrontare il tema della “sicurezza dei lavoratori e alla tutela della loro salute”, bisogna certamente fare espresso riferimento alle norme in materia indicate nel Codice Civile del 1865, che, di fatto, segnò la nascita dell’obbligo da parte del datore di lavoro a fornire al lavoratore un ambiente di lavoro sano e adatto, con la fornitura di strumenti idonei allo svolgimento dello stesso.
Per trovare tuttavia, i primi interventi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, bisogna giungere all’approvazione della Legge 12 marzo 1898 n.80 che posero le basi dell’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e successivamente con l’emanazione del Regio Decreto n.230 del 18/06/1899 le norme sulla prevenzione degli infortuni.

Analisi della Normativa e sua evoluzione

Il problema della salute e sicurezza sul lavoro nel nostro ordinamento giuridico, si può ritenere, di fatto, chiusa a metà degli anni ’50, quando il Parlamento delegò il Governo in carica a provvedere all’ emanazione di una normativa generale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro che di fatto poi, si concretizzò con il D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 e con il successivo D.P.R. 19 marzo 1956, n.303.
E’ necessario peraltro considerare questi due decreti per la loro indubbia valenza, cui va riconosciuta l’importanza di costruire, di fatto, la “prima forma” d’intervento organico e globale, in tema di sicurezza del lavoro, con effettive finalità di prevenzione, nel superamento della logica della monetizzazione”.

SICUREZZA nei CANTIERI

Iniziando l’analisi nello specifico, della Sicurezza nei cantieri edili è sicuramente doverosa e necessaria una premessa che non può che partire dall’aspetto legislativo, e quindi dal DPR 164/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n.78 S.O.).
Lo stesso DPR 164/56 all’art.1 richiama altresì il DPR n.547/1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” che di fatto stabilisce le norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nel successivo Capo I il legislatore ha stabilito in maniera chiara ed esaustiva il campo di applicazione delle stesse norme, provvedendo in tal modo a disciplinare la prevenzione nel settore specifico delle costruzioni (come di seguito riportate: esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

Nel successivo articolo 2, elenca poi, le attività escluse:
a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Le norme stesse, non si applicano ai lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata alle corrette norme speciali.

 

Luigi Antonio MIJ – geometra
Ufficio tecnico Tutto Cantiere Online .

 

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